FILT CGIL, CONVOCAZIONE TAVOLO TECNICO 203: TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO DEL PERSONALE TRASPORTO AEREO


Con nota del 4 settembre u.s., le organizzazioni sindacali del Trasporto Aereo, hanno richiesto ad Enac, oltre che ai Ministeri in indirizzo alla presente, la convocazione di un tavolo tecnico per la condivisione di una corretta interpretazione delle disposizioni e delle relative modalità applicative contenute nell’Art. 203 D.L. 34 del 19.5.2020 convertito in legge n. 77 del 19 luglio 2020 – Trattamento economico minimo del personale del trasporto aereo.

In riferimento al citato articolo normativo, Enac ha richiesto ai vettori aerei operanti in Italia (con licenza rilasciata da Enac e/o con licenza rilasciata da altro Stato membro UE stabiliti o non in Italia), di voler trasmettere, entro e non oltre il 19 ottobre 2020, una comunicazione attestante l’applicazione sia ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del Regolamento (UE) n. 965/2012, sia al personale dipendente di terzi utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività, dei trattamenti retributivi che comunque non devono essere inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

In data 15/09/2020, inoltre, con missiva di cui al prot. ENAC-DG-15/09/2020-0087648-P lo stesso Ente di controllo ha sollecitato la convocazione “con ogni consentita urgenza” del tavolo tecnico richiesto.

Ciò premesso, FILT CGIL, FIT CISL, UILTRAsPORTI e UGL TRASPORTO AEREO sono a richiedere con estrema urgenza, vista la scadenza temporale, la convocazione del più volte richiamato tavolo per la condivisione della corretta interpretazione delle prescrizioni di cui nell’ Art. 203 D.L. 34 del 19.5.2020 convertito in legge n. 77 del 19 luglio 2020 e delle sue modalità applicative.

In difetto di convocazione, le scriventi OO.SS. non avrebbero altra scelta che attivare tutte le azioni sindacali e legali mirate ad ottenere il rispetto e la corretta applicazione della normativa in oggetto che non può prescindere dal parere autentico delle organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL.